venerdì 1 aprile 2011

Si di Napolitano al decreto FUS


Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano (nella foto), ha promulgato il decreto legge 34/2011 che prevede il reintegro dei fondi Fus e altri provvedimenti a favore dei beni culturali per un totale di 236 milioni di euro, attraverso l’aumento delle accise sulla benzina. Il decreto è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale n.74. In allegato l’art.1 del decreto che riguarda l’intervento finanziario in favore della cultura. (Foto Kikapress)

Il testo completo del decreto:

“Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura 1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, a decorrere dall’anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e’ incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e’ autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; c) e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 2. All’articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonche’ il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali”. 3. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ abrogato il comma 4-ter, nonche’ la lettera b) del comma 4-quater. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche’ quello correlato ai rimborsi di cui all’ultimo periodo del presente comma. La misura dell’aumento e’ stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento e’ efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e’ rimborsato con le modalita’ previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

scarica il testo del decreto in pdf

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