martedì 1 dicembre 2009

PROPOSTA LEGGE QUADRO NAZIONALE CARLUCCI - BARBARESCHI




CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 136

PROPOSTA LEGGE QUADRO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

( INTEGRAZIONI)

FORMAZIONE

Sostituire l’articolo 3 comma 1, lett. g) con
Ferma restando la competenza delle Regioni in materia, definire gli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, e degli addetti ai servizi culturali delle regioni e degli enti locali, promuovendo un coordinamento nazionale delle iniziative formative nell’ambito dello spettacolo al fine di elaborare linee condivise di intervento;

Aggiungere all’articolo 5, comma 1 lett. d)
…,provvedendo inoltre ad operare una ricognizione periodica delle professioni e dei mestieri dello spettacolo con una particolare attenzione verso i nuovi profili al fine di meglio indirizzare i progetti formativi;

FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

Sostituire l’articolo 6, comma 3 con i seguenti:
1. Alla luce della precaria situazione economico gestionale in cui versano le fondazioni lirico sinfoniche riconosciute ai sensi della legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e con le modalità espressamente previste e disciplinate per legge, il Governo, d’intesa con la Conferenza unificata, provvede ad adottare un decreto legislativo recante il riordino del settore.
2. Il riordino si rende necessario per incrementare e migliorare la produttività delle fondazioni lirico sinfoniche chiamate a promuovere, sulla base delle funzioni riconosciute alle singoli istituzioni, la più ampia diffusione e valorizzazione del patrimonio, l’innovazione ed i nuovi talenti, in un’ottica di contenimento dei costi e di una diversa responsabilizzazione dei soci e degli organi statutari per salvaguardare le finalità dell’investimento pubblico.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi che dovranno essere recepiti dagli statuti delle fondazioni lirico sinfoniche e dai regolamenti attuativi della Pubblica Amministrazione:
a) armonizzazione delle disposizioni legislative succedutesi in materia;
b) introduzione del voto ponderato per i soci nel consiglio di amministrazione, con attribuzione della scelta del presidente al socio con il maggior apporto finanziario;
c) nomina del sovrintendente da parte del consiglio di amministrazione su proposta del presidente, quale responsabile delle funzioni di pianificazione, organizzazione e gestione della struttura e del bilancio;
d) nomina del direttore artistico da parte del consiglio di amministrazione su proposta del presidente, quale responsabile della linea artistica e della definizione dei progetti, di concerto, per la parte economica e gestionale, con il sovrintendente;
e) previsione del commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in assenza, entro ventiquattro mesi, del pareggio di bilancio, con l’obbligo dei soci di ripianare in solido;
f) prolungamento delle stagioni, promuovendo l’attività di nuovi cantanti lirici, compagnie, orchestre e cori giovanili, concertistica, danza e contaminazioni con la musica extracolta, pienamente accessibile al pubblico di ogni fascia di reddito;
g) previsione di realizzazione di tournée sul territorio regionale, nazionale, europeo ed internazionale, attraverso progetti di coproduzione con istituzioni musicali italiane e analoghi soggetti stranieri;
h) partecipazione all’istituenda conferenza di servizi presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la condivisione di informazioni e di materiali utili per l’ottimizzazione degli investimenti e per il coordinamento e la promozione dell’attività a livello nazionale ed internazionale;
i) intervento economico dello Stato riferito al progetto artistico e ai costi connessi, con esclusione dei costi fissi di gestione e del personale in pianta stabile, di cui andrà ridefinita la contrattazione collettiva e la dotazione organica, a carico della regione e degli enti locali in cui ha sede la fondazione lirico sinfonica;
j) prioritario riferimento dell’intervento statale al numero delle produzioni, al pubblico pagante, al numero di repliche assicurato, alla presenza di interpreti italiani, alla capacità di avviamento professionale artistico e tecnico e di rinnovamento della scena artistica, all’attività svolta in coproduzione, alla capacità del progetto di ampliare la diffusione della lirica sul territorio cittadino, regionale, nazionale e internazionale e di rivolgersi alle scuole, ai giovani e agli anziani anche attraverso la creazione di compagnie giovanili per la ripresa del repertorio, nonché alla sana gestione economica.
k) autonomia giuridica, organizzativa ed economica dei corpi di ballo già appartenenti alle fondazioni lirico-sinfoniche, con la compartecipazione delle regioni e degli enti locali, cui destinare una quota delle risorse del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 nell’ambito della quota percentuale destinata alla danza;
l) ridefinizione dell’elenco delle fondazioni lirico sinfoniche già riconosciute secondo criteri di territorialità e di bacino di utenza, favorendo integrazioni utili a garantire, oltre la razionalizzazione e la maggiore efficacia dell’investimento pubblico, un qualificato servizio socio culturale alle aree geografiche prive di soggetti di riferimento.

RIFORMA DEL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO

Articolo 6 bis (ex novo)
1. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento e con le modalità espressamente previste e disciplinate per legge, il Governo, d’intesa con la Conferenza unificata, provvede ad adottare un decreto legislativo per la riforma del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) allo scopo di limitare l’impegno finanziario dello Stato e di offrire maggiori garanzie ai soggetti destinatari degli interventi, il sistema di alimentazione del Fus è modificato prevedendo che al raggiungimento dell’ammontare del fabbisogno effettivo, determinato su base triennale, oltre al relativo stanziamento da parte dello Stato, concorrano anche le seguenti fonti di finanziamento:
 il 25% dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto;
 il 50% dei fondi gestiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;
 l’impiego dei fondi non ripartibili incassati dalla Società` italiana degli autori ed editori;
 il prelievo alla fonte del 5% delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie;
 una percentuale, stabilita con il medesimo decreto legislativo, dell’intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico;
 una percentuale, stabilita con il medesimo decreto legislativo, delle somme derivanti da atti di convenzione stipulati con il sistema delle fondazioni bancarie;
 i fondi dell’Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.
b) esclusione delle fondazioni lirico sinfoniche dal FUS, con costituzione di un fondo speciale sul bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ (REFERENCE SYSTEM)

Articolo 13, comma 7 bis (ex novo)
Per la valutazione di cui al comma 7, lett. b) i comitati tecnici dovranno tenere conto dei criteri automatici fissati con apposito decreto ministeriale e dei relativi valori percentuali per un’incidenza complessiva non superiore al 50% - 70% (?) della valutazione finale. Rientrano tra i criteri:
a) di carattere generale:
 la direzione artistica ed organizzativa;
 l’identità e la continuità del nucleo artistico e tecnico;
 il progetto artistico già realizzato;
 l’innovazione dell’offerta culturale attraverso l’integrazione delle arti sceniche, la messa in scena di nuovi autori e l’impiego di nuovi talenti sia in campo artistico che tecnico;
 la tenitura degli spettacoli;
 l’attenzione rivolta al mondo della scuola e dell’università, ai ceti meno abbienti ed alle aree del disagio sociale;
 la sana gestione economica in termini di rapporto fra entrate ed uscite e fra entrate di bilancio ed intervento pubblico;
 la capacità imprenditoriale di reperire risorse da privati ed enti locali territoriali;
 il numero degli spettatori paganti;
 l’impiego delle nuove tecnologie e l’utilizzazione dei suoi strumenti di comunicazione e diffusione per la più ampia fruizione;
b) di carattere specifico per le attività con carattere di stabilità:
 la prevalenza dell’attività produttiva e la costante presenza sul proprio bacino di utenza;
 la presenza di una compagnia/complesso di giovani interpreti per la ripresa del proprio repertorio;
 cicli di spettacoli rivolti agli studenti e più in generale al pubblico meno abbiente;
c) di carattere specifico per le attività con carattere itinerante:
 la presenza diffusa sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree meno servite;
 la presenza di una compagnia/complesso di giovani interpreti per la ripresa del proprio repertorio;
d) di carattere specifico per le attività di esercizio e di promozione e formazione del pubblico:
 l’offerta multidisciplinare di spettacolo;
 lo spazio riservato alle nuove proposte ed alle nuove formazioni;
 la durata temporale dell’attività nell’anno solare;
 la tipologia e la tempistica dei compensi corrisposti alle produzioni ospitate;
 cicli di spettacoli rivolti agli studenti e più in generale al pubblico meno abbiente;
 momenti di informazione e di preparazione agli eventi idonei a favorire la cultura dello spettacolo dal vivo;
 l’efficacia della presenza sul territorio cittadino e regionale.

ISTITUZIONE DEL FONDO PEREQUATIVO
Articolo 7 bis (ex novo)
1. E’istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo, gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali e le cui risorse sono destinate:
a) allo svolgimento di un’azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da realizzare di intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;
b) la realizzazione o la ristrutturazione, con criteri comprensoriali, di infrastrutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e con caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con ARCUS Spa.
2. Al finanziamento del Fondo perequativo, per il primo triennio di applicazione della presente legge quantificato in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) riservate al Ministero per i beni e le attività culturali per il periodo 2007- 2013.

ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA CREATIVITA’
Articolo 8 bis (ex novo)
1. E’istituito il Fondo per la creatività, le cui risorse sono destinate alla promozione e sostegno di nuovi talenti dello spettacolo dal vivo, alla loro formazione ed alla realizzazione delle loro creazioni. Le risorse del fondo sono assegnate alle regioni e da queste erogate esaminando e coordinando i diversi progetti che dovranno avere considerazione autonoma e dettagliata nei bilanci delle imprese proponenti.
2. Alla dotazione del fondo, per il primo triennio di applicazione della presente legge quantificato in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) riservate al Ministero per i beni e le attività culturali per il periodo 2007- 2013.
3. Nell’ambito del fondo, 10 milioni di euro annui sono riservati al finanziamento di progetti destinati all’innovazione interdisciplinare, alla promozione ed al sostegno di giovani autori teatrali, compositori o gruppi musicali e di danza ed alla realizzazione delle loro opere, 2,5 milioni di euro annui per borse di studio a ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo, 2,5 milioni di euro annui per la promozione della musica extra colta e del teatro amatoriale mediante il sostegno all’attività delle associazioni più rappresentative ed agli organismi di formazione di autori ed interpreti di musica extra colta contemporanea.
4. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti l’innovazione interdisciplinare, si dovrà tener conto particolarmente dell’attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, del coinvolgimento di partners non tradizionali, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale, e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l’incontro artistico tra platea e scena.

P.S.
Non appare opportuno introdurre nel prossimo futuro la distinzione tra imprese internazionali, nazionali e territoriali (peraltro la riscrittura del sistema comporterà la definizione di nuove mission), che potrebbe riaccendere i contrasti nel mondo degli operatori e tra lo Stato e le Regioni.

L’impostazione della proposta di legge supera tutto ciò coinvolgendo il sistema delle autonomie locali in ogni fase del processo decisionale inerente lo spettacolo dal vivo, così evitando la pericolosa frantumazione di competenze e risorse.

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